RISARCIMENTI
Premessa
A dicembre 2009 fa la comparsa sul web un’iniziativa per una “raccolta firme” su di un “progetto di legge” teso ad ottenere il “risarcimento pubblico per le vittime di stupro”.
Il documento iniziale porta la firma “Cartello UDI di Napoli”.
Sensazione di già vissuto
Quando ho letto dell’iniziativa, la prima sensazione a pelle era data dal richiamo alla memoria di alcuni passaggi di un dibattito lacerante che ha attraversato il movimento delle donne e l’UDI in particolare a partire dalla fine degli anni Settanta: mi riferisco a ciò che è avvenuto prima, durante e dopo la presentazione del progetto di legge che mirava alla modifica del Codice penale su “violenza carnale” e “atti di libidine violenti”. Tutte sappiamo che quel dibattito, sul piano parlamentare, ha portato almeno all’affermazione dello stupro come “delitto contro la persona”, nel 1996 (di questo, le donne dell’UDI hanno parlato nell’edizione 2006 della Scuola Politica Leggere una legge, allorquando tutte insieme abbiamo ripercorso alcuni aspetti di quel “travaglio”).
La sensazione è stata molto simile a ciò che avevo provato quando le donne si erano “divise” tra coloro che sostenevano la procedibilità di ufficio e chi invece, in ogni caso, era per la procedibilità a querela nei casi di stupro. Entrambe le posizioni, ai miei occhi, recavano delle motivazioni di partenza valide. In sintesi, le prime partivano dall’assunto della gravità del reato in questione, che in quanto tale necessitava appunto, come per tutti i reati gravi, la conseguenza sul piano procedurale della perseguibilità d’ufficio; le seconde privilegiavano su tutto la centralità della donna, vittima del reato e unica titolare della decisione di attivare la procedura giudiziale, con tutti gli annessi e connessi del caso (sottoposizione a interrogatorio, indagini mediche, ecc.).
Sono stata, come molte, lacerata anch’io tutte le volte che mi sono imbattuta, sia per professione sia per pratica politica, nella necessità di operare una scelta tra queste due opposte esigenze, entrambe –ribadisco– valide, di partenza. Il motivo fondamentale di questa lacerazione risiede nel fatto che quando parliamo di stupro ci troviamo di fronte ad un reato sui generis, particolarissimo, rispetto al quale il diritto, da solo, non dà tutte le risposte e non dà le risposte migliori. Basti pensare che una qualsiasi violenza sessuata, se preceduta, accompagnata o seguita da altro tipo di reato grave (sequestro di persona, lesioni gravi) ricade in una fattispecie che già prevede la procedibilità d’ufficio. Insomma, la cosiddetta procedibilità a querela restringeva e tuttora restringe il campo a quelle ipotesi di violenza “prive” di altro tipo di reati accanto, ipotesi diffusissime nei casi di violenze familiari, ad opera di conoscenti o amici, nelle quali la “mancanza di consenso” è pressoché l’unico presupposto e cardine del reato stesso.
In sede parlamentare, come sappiamo, tutto questo si è tradotto in norme nelle quali ha giocato un ruolo fondamentale l’ipocrisia e la volontà pressoché unanime di tenere in disparte, o se volete in “privato”, tutte le questioni che ruotano intorno al cosiddetto fenomeno “violenza in famiglia”.
Perché sensazione di già vissuto?
Perché anche in questo caso leggo di “gravità”, leggo infine di “responsabilità pubblica”.
Purtroppo, la sensazione aumenta man mano che leggo altri documenti diffusi da UDI Napoli.
I vari documenti a sostegno della “proposta”
Inizialmente, leggo che si tratta di “una proposta di legge per andare oltre la logica del rimedio minimo chiamando ancora una volta a rispondere i responsabili pubblici” (documento promotore a firma “Cartello UDI di Napoli” pubblicato il 22 dicembre 2009 su facebook dall’account UDI Napoli).
Un documento successivo (prima firma “UDI di Napoli”, pubblicato l’8 gennaio 2010) mescola una serie di analisi e motivazioni variegate tra loro a supporto della richiesta di risarcimento pubblico: “la violenza sessuata” viene indicata come “una modalità dalla radice unica”, e cioè come “l’espressione e l’affermazione dell’asimmetria di potere tra generi, presente in ogni segmento dell’articolazione dei rapporti socio-economici”; più avanti si evidenzia che “l’elaborazione dei movimenti femministi e dei centri antiviolenza ha permesso di vedere in modo chiaro nelle radici del problema, che è strutturale, e nella diffusione, che ne fa un fenomeno socio-criminale”.
Sempre nello stesso documento si scrive poi che “dalla lettura delle leggi finanziarie si evince l’irrisorietà dei finanziamenti e quindi l’irrilevanza attribuita alle vite delle donne”.
Un comunicato stampa dell’11 gennaio 2010, firmato “per le organizzatrici Stefania Cantatore”, dopo aver rivendicato che “più volte il movimento delle donne ha posto l’accento sulla mancanza in Italia di una legge organica sulla violenza sessuata” giunge con enfasi ad affermare che “il movimento delle donne, l’UDI [ ?! ] e le altre associazioni attive localmente da tempo denunciano le responsabilità collettive sui danni subiti dalle donne”, per arrivare a sostenere che “una legge sul risarcimento pubblico delle vittime di violenza sessuata è, più che una proposta sulle così dette politiche di genere, il paradigma rispetto al quale va riconsiderata la stessa concezione di legalità ed è infine il banco di prova dell’interesse dello Stato ad eliminare l’oppressione più antica sulle cittadine” .
Un documento del 18 gennaio 2010, ancora a firma “Stefania Cantatore per il Cartello Antiviolenza delle donne di Napoli” parla impropriamente di un “testo di legge” e comunque ribadisce il senso dell’iniziativa, laddove dopo aver scritto che “le donne sanno che combattere la lotta ai meccanismi delle violenze è qualcosa di più che lotta al crimine” si stigmatizza che “tuttavia è dal crimine che ancora una volta si deve riprendere parola, perché è quello che è socialmente e politicamente tollerato. Risarcire le vittime, almeno, diciamo noi. Risarcire con un fondo pubblico, perché la responsabilità è pubblica”.
Sempre del 18 gennaio 2010 è un altro articolato documento che riepiloga e arricchisce i precedenti, nel quale viene affrontata anche la problematica dei cosiddetti “Centri di Assistenza Permanenti” che “vanno adeguatamente sostenuti economicamente, per consentirne il funzionamento e l'efficacia”, oltre alla necessità di vedere “necessariamente riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato, sia per le vittime che per gli enti esponenziali”, infine pur nella consapevolezza che “nelle maggiori città italiane sono stati sottoscritti protocolli con le Forze dell'Ordine e talora con le ASL affinché venga assicurata la presenza di personale specializzato”, si afferma che “tuttavia tale garanzia dovrà essere estesa a tutto il territorio nazionale”.
A questo proposito, è opportuno ribadire che l’iniziativa tende ad ottenere, pur nella confusione evidente dei piani lessicali giuridici, una legge “organica” dello Stato anche in materie di spettanza regionale.
La confusione dei piani viene operata anche rispetto alla nozione “fondo per le vittime”: infatti, se da una parte avremmo la sensazione di trovarci di fronte alla richiesta di applicazione di normative già esistenti a tale riguardo, dall’altra, in un documento pubblicato su facebook il 5 febbraio 2010 col titolo “Verso l'apertura della raccolta di firme a Napoli sulla legge per il risarcimento alle vittime di violenza sessuata” si scrive testualmente che “abbiamo bisogno di insistere in modo dettagliato sul senso della nostra proposta, di cui una parte riguarda il risarcimento del danno, che solo un fondo pubblico può garantire (altrimenti le vittime, in caso di criminali nullatenenti, avrebbero solo il riconoscimento simbolico), e l’altra, alla quale dovremmo tenere di più, che riguarda l’espressione della responsabilità pubblica”.
Infine, in un documento del 18 febbraio 2010, a firma “Stefania Cantatore, portavoce di un gruppo UDI di Napoli” pubblicato su facebook il 22 successivo col titolo “Se qualcuno dicesse… sul risarcimento pubblico alle violenze sessuate” trovo scritto “le norme auspicate non mirano alla monetizzazione del danno, ma alla valorizzazione sociale del coraggio” e più avanti, testualmente “è possibile essere risarcite, oggi, ma davvero non si coglie la differenza questo ed il fondo pubblico? Tra una lite privata e l'espressione pubblica dello stare dalla parte della vittima? Non si può monetizzare appunto, ma la legge vigente lo fa”.
Sicuramente le intenzioni delle donne che promuovono l’iniziativa sono pregevoli.
Aggiungo che nell’UDI ho avuto modo di riconoscere e apprezzare la passionalità e la generosità con la quale Stefania Cantatore ha affrontato molte questioni legate alla violenza, inclusa una certa verve irruente che non guasta. Penso alle “Bacheche rosa”, penso alle tante iniziative con le donne sul territorio.
Quando però si maneggia il diritto, occorre fare molta attenzione. I pericoli di confusione dei piani sono sempre dietro l’angolo, di questo ho trovato più di una traccia nei documenti prodotti da “UDI Napoli” dove i piani che si sovrappongono sono molteplici e niente affatto organici tra loro.
Il tutto si complica quando, con gelosa custodia della bontà delle proprie idee, si giunge a tal punto di “innamoramento”, da confondere l’enfasi con la determinazione.
Infatti, si procede seduta stante, ancor prima della pubblicazione di un qualche articolato o simile, ad una raccolta di adesioni con tutta evidenza suggestionate da quella stessa enfasi, anziché affrontare nelle sedi opportune un dibattito aperto e chiaro. Scrivo questo giudizio ed è una mia opinione. Scrivo questo anche perché Stefania Cantatore sa perfettamente cosa significa in Italia la sigla “UDI” e sa che l’uso di questo nome, del suo logo e della sua immagine non è affatto indifferente all’esterno.
E pure, palesemente, in quanto donna UDI, la stessa Stefania Cantatore si sottrae a quella che dovrebbe essere la sede naturale propria (l’Assemblea dell’UDI) per una discussione, un approfondimento, e perché no, anche l’aggiustamento dei contorni di una iniziativa che, se indubbiamente parte come “proposta locale”, si pone altrettanto indubbiamente, non fosse altro per l’obiettivo finale dichiarato (una legge dello Stato) come una operazione politica che intende darsi tutti i crismi di una valenza nazionale.
Linguaggio accattivante e diritto
Nel linguaggio usato l’iniziativa lascia a intendere che ci troviamo di fronte ad una “proposta di legge”. Così non è, almeno per ciò che sappiamo essere la possibilità data dalla nostra Costituzione a cittadine e cittadini di farsi promotrici e promotori di progetti di legge di iniziativa popolare che hanno iter specifico e regole individuate.
L’iniziativa di Napoli è tecnicamente una petizione, che raccoglie informalmente firme intorno ad un documento, che muove da alcune premesse condivisibili, per poi dipanarsi in alcuni punti sotto forma di proposta o auspicio di recepimento per una forma successiva di articolato da parte di uno o più di quei soggetti ai quali il nostro ordinamento demanda il potere primario di promuovere, depositare, discutere e infine adottare norme di legge, insomma in una parola uno/a o più Parlamentari della Repubblica.
La petizione resta un punto di partenza che contiene degli spunti accattivanti, tuttavia già da solo, questo dato, sul piano dell’uso del linguaggio che nel diritto è quasi tutto, non è affatto di poco conto.
I vari documenti a supporto della petizione contengono argomentazioni condivisibili, anche perché citano documenti e risoluzioni consolidate in ambito europeo e internazionale (vedasi, su tutte, le argomentazioni relative al CEDAW).
In Europa da tempo si discutono, in alcuni casi si approvano, in altri ancora infine si riescono ad applicare, norme relative al “fondo per le vittime”, con procedure simili ai fondi già esistenti per altro genere di reati. Quando scrivo Europa, mi riferisco anche all’Italia, ovviamente.
Ma “fondo pubblico per le vittime di stupro” e “risarcimento pubblico” sono due cose differenti tra loro. Non mi dilungo oltre sulla questione “fondo per le vittime”, c’è una notevole letteratura in merito, in alcune regioni italiane anche buone prassi che stanno dando qualche frutto: tutta una serie di azioni e richieste che di volta in volta, caso per caso, tengono conto delle circostanze, delle condizioni sociali, familiari ed economiche e soprattutto delle prospettive per “uscire dalla violenza”, dove tuttavia è inesistente, sia come significante sia come significato, la parola “risarcimento”.
Una cosa è attivarsi perché vengano applicate norme già esistenti oppure perché ne vengano prodotte altre di più efficaci nell’ambito del “fondo pubblico”, e una cosa è chiedere allo Stato, in nome della gravità e addirittura in virtù di una responsabilità pubblica generalizzata nei casi di violenza, di farsi titolare di un risarcimento. Su questo, ripeto, al di là delle intenzioni, le parole nel diritto sono molto più che pietre: risarcimento vuol dire risarcimento. Così come danni vuol dire danni e finanziamento vuol dire finanziamento.
In ultima analisi, questa confusione di piani nel linguaggio giuridico, al di là di alcune condivisibili opzioni di partenza, è ciò che più mi fa problema dell’iniziativa partita da Napoli.
Tutto questo, anche in considerazione di due aspetti sia pure distinti tra loro e tuttavia, proprio a causa di tale confusione, destinati ad incrociarsi con esiti imprevedibili: il primo riguarda le alterne vicende, le modifiche e gli stravolgimenti ulteriori che in Parlamento una tale iniziativa è sicuramente destinata a vivere, preda delle intenzioni più disparate; il secondo, ancora più grave, riguarda la politica delle donne, il suo porsi come reale promotrice di cambiamento dell’esistente e il suo rapporto con tutto ciò che è “norma”, sia che si parli di principi, sia che si parli di richieste o tutele.
Milena Carone